Statuto
Art. 1. Denominazione
È costituita un’associazione denominata Società per lo studio e la valorizzazione dei sistemi zootecnici alpini di seguito indicata come Associazione.
Art. 2. Sede
La sede dell’Associazione è stabilita dall’Assemblea.
Art. 3. Durata
L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 4. Assenza di scopo di lucro
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Art. 5. Finalità
L’Associazione si propone di svolgere attività utili al perseguimento delle seguenti finalità :
1 - diffondere in ambito istituzionale, accademico e mediatico una migliore consapevolezza dell’importanza produttiva, sociale, culturale, ecologica, turistica e pedagogica delle attività zootecniche esercitate nell’Arco Alpino; 2 - formulare proposte di carattere tecnico - economico atte a superare i vincoli che compromettono la vitalità e la conservazione delle attività zootecniche dell’Arco Alpino;
3 - stimolare e promuovere studi e indagini, al fine di migliorare la conoscenza dei sistemi zootecnici nell’Arco Alpino;
4 - promuovere, presso gli operatori di settore, la diffusione di metodi di allevamento sostenibili in grado di coniugare obiettivi di reddito, di integrità degli ecosistemi, di valorizzazione dell’identità culturale delle popolazioni alpine;
5 - svolgere un ruolo consultivo rispetto alle Pubbliche Amministrazioni;
6 - promuovere lo scambio di esperienze e la collaborazione tra gli studiosi, i produttori, gli enti territoriali, che operano nel settore attraverso l’organizzazione di convegni, incontri di aggiornamento, seminari, visite tecniche, pubblicazioni;
7 - promuovere, attraverso iniziative di carattere culturale e divulgativo, la conoscenza dei metodi tradizionali di produzione zootecnica, dei patrimoni genetici autoctoni, dei prodotti tipici di origine animale e del loro valore biologico, ecologico, storico, culturale, sociale ed economico in ambito educativo e nei confronti dei fruitori del territorio alpino.
Art. 6. Affiliazioni e Federazioni
L'Associazione, fatta salva la propria autonomia, può aderire, a organismi o unioni federative che perseguono analoghe finalità .
Art. 7. Soci
L'Associazione è costituita da Soci individuali. Possono aderire alla Associazione tutti coloro che, attraverso la propria attività, abbiano manifestato un concreto e fattivo interesse per le finalità dell’Associazione. Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta, dichiarando di aver preso visione dello Statuto e di condividere gli scopi dell’Associazione.
Art. 8. Obblighi dei soci
Gli associati sono tenuti a versare alla Associazione un contributo fisso annuale determinato dal Consiglio Direttivo.
Art. 9. Decadenza ed esclusione
La decadenza o l'esclusione dalla qualifica di socio della Associazione può avvenire per: dimissioni comunicate; morosità nel versamento della quota sociale per il secondo anno consecutivo. L’Assemblea può deliberare su proposta del Consiglio Direttivo l’esclusione dei soci che abbiano assunto iniziative contrarie alle finalità della Associazione o tali da compromettere le iniziative da essa intraprese e il suo buon nome.
Art. 10. Assemblea dei soci
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, approva i bilanci, ed elegge, se in scadenza o dimissionari, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti. La convocazione dell'Assemblea avviene per mezzo di comunicazione scritta o telematica a tutti gli associati inoltrato con almeno trenta giorni di anticipo. Qualora si debba procedere all'elezione del Presidente, la convocazione viene fatta dal consigliere più anziano. Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea, salvo delegare un membro del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell’assemblea sono valide qualora intervengano almeno i due terzi dei soci in prima convocazione e in presenza di qualsivoglia numero di soci in seconda convocazione. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato munendolo di delega scritta. Ogni associato non può avere più di una delega. L’Assemblea elegge a maggioranza assoluta di due terzi in prima votazione, e a maggioranza assoluta in seconda votazione, il Presidente dell'Associazione. L’Assemblea approva Regolamenti particolari ritenuti necessari per l'attività dell'Associazione.
Art. 11. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 membri. Nomina nel proprio ambito il Segretario. Il Consiglio si riunisce ordinariamente due volte all’anno e straordinariamente qualora il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dai Revisori dei conti. La convocazione viene fatta dal Presidente a mezzo comunicazione scritta o telematica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri, per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti. Al Consiglio spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione. Esso compila e approva i bilanci consultivi e preventivi e li sottopone all’assemblea e nomina eventuali Comitati di studio. Il Consiglio rimane in carica per lo stesso periodo del Presidente.
Art. 12. Presidente
Il Presidente o chi ne fa le veci ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca l'Assemblea e il Consiglio, assicura il perseguimento degli scopi sociali, esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio adottando i provvedimenti conseguenti. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
Art. 13. Collegio dei Revisori dei conti
La gestione amministrativa della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei conti eletto dall'Assemblea e composto da tre membri. Il Collegio con le proprie competenze di legge ha il compito di esaminare e verificare il bilancio così come presentato dal Tesoriere e redige la relazione di bilancio da presentare all'Assemblea. I Revisori dei conti partecipano alle riunioni dei Consiglio senza diritto di voto, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 14. Tesoriere
E’ nominato dal Presidente nell’ambito del Consiglio Direttivo e rimane in carica quanto il Presidente. Il tesoriere tiene il bilancio economico dell'Associazione e presenta il bilancio annuale per l'approvazione dell'Assemblea.
Art. 15. Comitati di studio
Per l’esame di particolari problemi e la realizzazione di manifestazioni o attività può nominare Comitati di studio che espletano la loro attività attraverso relazioni da presentare al Consiglio Direttivo stesso.
Art. 16. Segretario
Viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso. Dura in carica tre anni. Il Segretario su indicazioni del Presidente rende esecutive le deliberazioni del Consiglio direttivo, assume la segreteria delle riunioni del Consiglio, cura la tenuta dei libri sociali e dell’Archivio, (verbale delle riunioni dei Consiglio Direttivo, verbale delle riunioni dell'Assemblea dei soci, libro-giornale), cura altresì i rapporti tra i soci e l'Associazione relativamente agli aspetti amministrativi, alle convocazioni delle riunioni, alle segnalazioni delle iniziative inerenti l'attività della Associazione stessa.
Art. 17. Entrate e patrimonio
Le entrate e il patrimonio dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali e dai contributi dei soci, da eventuali erogazioni da parte di Enti, da qualunque attività mobiliare o immobiliare pervenuta alla Associazione; il patrimonio è sottratto alla disponibilità dei soci.
Art. 18. Lo scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deciso a maggioranza di 2/3 dell'Assemblea ; in tal caso il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto solo a Enti senza fini di lucro che per statuto perseguano finalità scientifiche o culturali.
Art. 19. Indennità
Non sono previste indennità per le cariche sociali salvo che per incarichi speciali da disciplinare con apposito regolamento.
Art. 20. Modifiche allo Statuto
Le modifiche allo statuto possono essere proposte in sede di Assemblea dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci; sulle proposte di modifica l'Assemblea decide a maggioranza di 2/3 dei votanti.